La Squadra Anti Sette e la Costituzione

Una forza di polizia che attenta alla Costituzione

La Squadra Anti Sette opera in conflitto con la Costituzione Italiana? L’autore della circolare ministeriale che l’ha istituita ha rispettato il dettato costituzionale?

La risposta corretta alla prima domanda sembrerebbe un sì, la seconda un no. Per capirlo basta mettere a confronto il dettato costituzionale col contenuto della circolare dell’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro del 2 novembre 2006, che abbiamo pubblicato per esteso nell’articolo La Squadra Anti Sette .

Così recita la Costituzione del nostro bel paese:

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 8 – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19 – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Quanto all’Articolo 3 :

La “pari dignità sociale” dei cittadini richiamata dall’articolo 3 della Carta veniva liquidata così dal creatore della S.A.S.: “Il fenomeno è oggi più diffuso di quanto si possa pensare: fa leva sulla fragilità, lo smarrimento interiore e l’ignoranza delle persone, soprattutto tra le giovani generazioni…” .

De GTennaro Di cosa stava parlando De Gennaro? Chi e su che basi ha valutato la fragilità , lo smarrimento interiore e l’ ignoranza delle persone ? Su quali studi scientifici si è basato per decidere che gli italiani sono un popolo di persone ignoranti, fragili e smarrite, facili da irretire e plagiare, al punto da rendere necessaria la creazione di una polizia speciale?

Da quali fonti ha tratto queste conclusioni che formano un giudizio così poco edificante su 60 milioni di cittadini italiani? Forse da quei gruppi anti-sette che presentano le statistiche inattendibili  e catastrofistiche di cui parlavamo nell’articolo Falsare le statistiche per allarmare ? Sembra proprio di sì, dato che non esistono ricerche o studi scientifici di qualche valore che dimostrino la fragilità, lo smarrimento e l’ignoranza di milioni di italiani così come superficialmente afferma De Gennaro nella sua circolare.

Forse De Gennaro credeva (e crede) che i cittadini italiani siano un popolo di fragili creduloni facilmente circuibili perché, senza troppo protestare, pagano da sempre un numero spropositato di tasse e balzelli per mantenere un baraccone statale, polizie incluse, inefficace, sprecone e inconcludente. Questa in effetti è poco più di una battuta, quel che è certo è che il superpoliziotto in questione credeva (e crede) alle notizie degli anti-sette che riferiscono la presenza di 8.000 sette sul suolo italico.

Se si considerassero validi i dati delle fonti di De Gennaro, togliendo qualche decina di milioni di Cattolici, Ebrei e Cristiani delle poche denominazione accettate (la serie A delle religioni), nonché gli atei razionalisti, i neonati e qualche altra categoria, in pratica esisterebbe in Italia una setta ogni poche centinaia di abitanti. E se, come pensa De Gennaro e come gli riferiscono gli anti-sette, queste sette sono distruttive e commettono illeciti ed abusi, diventerebbe logica la sua conclusione che gli italiani sono fragili, ignoranti, smarriti e creduloni.

Né De Gennaro poteva citare le poche fonti scientifiche autorevoli e attendibili, comunque esistenti, dato che avrebbero smentito gli assunti che hanno condotto alla decisione di istituire la S.A.S.

Come vedremo in seguito e in altri articoli di prossima pubblicazione, è più che accertato che le fonti di De Gennaro e del Ministero dell’Interno sono proprio quei gruppi anti-sette di cui la stessa S.A.S. ha deciso di avvalersi per la propria azione di polizia.

Quanto all’Articolo 8 :

L’autore della circolare in questione ha liquidato l’articolo 8 della Carta Costituzionale stravolgendone i contenuti per piegarlo ai suoi bisogni.

Ha citato la prima parte dell’articolo ammettendo che “le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” , poi vi ha contrapposto un pezzo del secondo comma dicendo che tale libertà è garantita purché gli statuti “non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano” .

Ha omesso però la prima parte del secondo comma che si riferisce al “diritto di organizzarsi secondo i propri statuti” , non già alla loro libertà davanti alla legge (che è parte del primo comma e si riferisce alla libertà delle religioni, intese come insieme delle credenze, riti, dottrine), ma alla natura degli statuti delle confessioni religiose (il soggetto collettivo, le istituzioni religiose, i gruppi , le associazioni).

L’operazione di dissezione fatta da De Gennaro su questo articolo 8 per giustificare la necessità della sua Squadra Anti Sette, svilisce il contenuto di questa parte importantissima del testo Costituzionale per piegarlo alle sue necessità. Omettendo un pezzo di testo del secondo comma di questo articolo, ha fatto in modo che il credo religioso, come le strutture dei gruppi religiosi, possano essere sottoposti alle indagini della S.A.S.

De Gennaro, laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza conosceva certamente la differenza tra i due soggetti, perciò dobbiamo ritenere che abbia fatto questa operazione di “modifica costituzionale” intenzionalmente.

Vale la pena fare una nota un po’ fuori contesto per evidenziare che il secondo comma dell’articolo 8, recita testualmente “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano .

Verrebbe da chiedersi se la confessione cattolica abbia il diritto di organizzarsi indipendentemente dalla natura dei suoi statuti, visto che nel dettato della Costituzione, che dovrebbe essere la prima legge dello Stato e dovrebbe codificarne i diritti e la loro attuazione prima di ogni altra legge ordinaria, non vi è menzione degli obblighi della Chiesa Cattolica di uniformarsi all'ordinamento giuridico italiano.

Anzi, l’articolo 7 sancisce addirittura che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale” .

Una posizione certamente privilegiata che pone la Chiesa Cattolica (non solo la Santa Sede, ma tutti gli ordini e tutti gli ecclesiastici) al di sopra del bisogno di uniformarsi all’ordinamento giuridico italiano, almeno secondo la Costituzione.

Non abbiamo scritto questi ultimi paragrafi per evidenziare un trattamento discriminatorio dello Stato italiano tra la Chiesa Cattolica e tutte le altre confessioni, cosa che comunque meriterebbe certamente l’attenzione del legislatore se non della stessa Consulta. Li abbiamo scritti per introdurre un argomento che svilupperemo più oltre: cioè l’attribuzione di un ruolo di referente della S.A.S. proprio ad un prete cattolico, don Aldo Bonaiuto . Un esponente del clero cattolico, e come tale fuori portata della S.A.S., che collabora con un organismo di polizia che reinterpreta la Costituzione per conculcare il diritto di altre religioni e confessioni religiose in spregio alla Costituzione stessa.

Questo oste privilegiato dovrebbe dire alla S.A.S. se il vino dell’oste concorrente è buono.

Quanto all’Articolo 19 :

Riguardo questo articolo, De Gennaro ha compiuto l’ennesima dissezione, senza omettere stavolta alcuna parte del testo tranne una parola, ma inserendovi una considerazione di questo tenore: «Se “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto” (Art. 19), è pur sempre imprescindibile che “non si tratti di riti contrari al buon costume”

I questo caso De Gennaro ha eliminato solo la congiunzione “purché” sostituendola con quel “è pur sempre imprescindibile che” . Egli si avvale, in questo modo, del lavoro di “revisione semantica” del termine “setta”, svolto dai gruppi anti-sette dei quali fan parte i referenti stessi della S.A.S.

Di fatto l’opera di stravolgimento del testo costituzionale in questo caso è la sostituzione dei termini “religione” , “confessione religiosa” e “fede religiosa” con l’epiteto “setta” , al quale, nel corso di almeno venticinque anni di propaganda anti-sette è stata assegnata una ben precisa ed univoca qualificazione dispregiativa.

E’ un fatto che, nel dettato costituzionale non vi è alcun riferimento alle “sette” , sia nell’accezione tradizionale non negativa che in quella stravolta e resa negativa da gruppi anti-sette e dalla stampa sensazionalistica.

E’ bene evidenziare che l’oggetto della circolare è: «Attività di contrasto agli illeciti connessi alle attività delle “sette sataniche”. Istituzione della S.A.S. (Squadra Anti Sette)» .

Però, nel resto del documento, oltre alle sette sataniche, prese a pretesto principale, si parla di “sette esoteriche” , “aggregazioni pseudo-religiose” e della loro tendenza a commettere illeciti.

Scrive infatti di: «…esponenziale diffusione del fenomeno delle sette esoteriche, di “aggregazioni” religiose o pseudo tali, di gruppi dediti a pratiche di magia, di occultismo e satanismo...» . Le virgolette alla parola “aggregazioni” non intendono ovviamente dare un senso positivo al termine altrimenti innocuo.

E più oltre: «Naturalmente si fa riferimento alla dinamica di attività illecite connesse alla vita delle sette…» .

E ancora:

«…il fenomeno delle sette si presenta, infatti, con numerose sfaccettature: una molteplicità di manifestazioni che vanno dalla magia alla stregoneria, dallo spiritismo al cannibalismo e vampirismo…» .

«…i comportamenti illegali che maturano all’interno delle sette sono determinate da forme più o meno sofisticate di condizionamento psicologico…» .

Il clou viene raggiunto nel seguente passaggio, dove De Gennaro accusava gli “adepti” delle “sette” di avere la “tendenza” a non identificarsi come membri di una setta ma di un gruppo pseudo-religioso : «Più recentemente è stata rilevata, in alcuni casi, una significativa tendenza da parte degli adepti a non identificarsi più nella setta (e quindi rifiutare la stessa denominazione), per connotarsi come gruppo di tipo pseudo-religioso, in modo da legittimare e proteggere il proprio operato che, in realtà, si rivela contrario ad ogni rispetto per le persone.»

In pratica, ha biasimato il fatto che gli “adepti” (si noti l’uso di questo termine reso anch’esso negativo dalla propaganda anti-setta) rifiutino la denominazione di setta e cerchino di “connotarsi come gruppo di tipo pseudo-religioso” .

Guai a coloro che non accettano di essere chiamati setta per decreto ministeriale. I referenti della S.A.S. si sono adoperati per decenni per dare un significato negativo al termine setta, ed ora il Capo della Polizia lo impone e critica, con tutte le Questure e tutti i Prefetti, la pretesa di costoro di non volersi lasciar chiamare setta.

Tra l’altro è assurda l’affermazione che questi adepti vogliano “connotarsi come gruppo di tipo pseudo-religioso” . Atteso che il termine “pseudo” indica falsa apparenza, qualità fittizia.

De Gennaro ha aggirato i limiti che la Costituzione porrebbe all’azione poliziesca nell’ambito della religiosità e ha reinterpretato l’articolo 19, aprendo, così, un varco per limitare il diritto “di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma” . Ha istituito così la S.A.S,, per contrastare reati che, secondo le informazioni degli anti-sette e dei media, si verificano nelle “sette esoteriche, aggregazioni religiose o pseudo tali” , che compirebbero “riti contrari al buon costume” .

In breve, con buona pace del diritto di “professare liberamente la propria fede religiosa” , De Gennaro ha reinterpretato e modificato questi tre articoli della costituzione, poi avvalendosi dell’opera di “revisione semantica” dei termini setta e adepto da parte dei gruppi anti-setta, ha “legittimato” l’istituzione di una forza di polizia che, a quanto pare, ha il solo scopo di violare i diritti che proprio i tre articoli citati garantiscono ad ogni cittadino italiano.

Con quale competenza e autorità poi De Gennaro abbia deciso cosa sia religioso e cosa sia settario, non è dato sapere. Di certo non era una cosa che gli competeva, tanto meno aveva il diritto di pubblicarlo in un documento che ha aizzato le polizie di tutt’Italia contro dei gruppi religiosi.

Nel prossimo articolo vedremo se la nascita della S.A.S. ha a che fare con la mai estinta voglia di reintrodurre il reato fascista che punisce il plagio, e in che modo i soliti gruppi di pressione (gli anti-sette) sono coinvolti in questa operazione.

 

26 maggio 2012

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