Riguardo a questo sito
Questo sito nasce con l’intento di raccogliere e pubblicare informazione alternativa, difficilmente reperibile altrove, riguardo alle violazioni dei diritti civili, in particolar modo riguardo alla libertà di culto, di pensiero ed espressione.
La Costituzione della nostra Repubblica, prima legge dello Stato, sancisce e tutela i diritti fondamentali del cittadino, che sono spesso disattesi.
In particolare si fa riferimento ai diritti e alle libertà descritte negli articoli 3, 8, 19, 20 e 21 della Carta Costituzionale, tutti compresi nei principi fondamentali e nel titolo uno parte prima.
Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 8 – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 18 – I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19 – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20 – Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21 – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Oltre cinquant’anni dopo l’adozione di questa Costituzione, i diritti sopra elencati sono tutt’altro che tutelati e rispettati, specialmente in termini di libertà di pensiero e di culto. Al contrario, tali diritti vengono violati abitualmente, spesso con la partecipazione attiva o la connivenza di organismi dello stato.
Lo stesso rapporto esistente tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, rappresenta una discriminazione istituzionalizzata nei confronti delle religioni non Cattoliche.
Il dettato dell’articolo 7 della Costituzione, apparentemente in linea con gli articoli 3 e 8, viene contraddetto dal Patti Lateranensi che, a tutti gli effetti, sono leggi fatte su misura per i cattolici, non concesse ad altre religioni che devono “accontentarsi” delle intese.
Art.7 – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Ultimo esempio in ordine di tempo, non certo il primo e non certo isolato, di interferenza dello Stato in termini di ostruzione di questi diritti è stato nel 2006 con l’istituzione nel Ministero dell’Interno di una “Squadra Anti-Sette” (S.A.S) che, avvalendosi di privati cittadini, peraltro non qualificati, tra i quali proprio un prete cattolico: don Aldo Bonaiuto, pone in essere, a spese dei contribuenti, attività che causano inutile allarmismo e ulteriore discriminazione verso gruppi religiosi non cattolici, proditoriamente etichettati come “sette distruttive”, “sette plagianti”, “psicosette”, “sette segrete”, eccetera.
Libero Credo